Art. 6.
(Riunioni del consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ciò si renda necessario.
      2. La riunione del consiglio di amministrazione è obbligatoria se viene richiesta da almeno un terzo dei membri del consiglio in carica.
      3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono valide soltanto quando in ciascun collegio il numero degli amministratori con diritto di voto e presenti alla seduta è uguale almeno alla metà del numero degli amministratori di ciascun collegio.
      4. La convocazione è comunicata con almeno otto giorni di anticipo e comporta l'indicazione dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno è redatto dall'ufficio competente e in caso di urgenza dal presidente e dal segretario.
      5. Le decisioni o i pareri del consiglio di amministrazione sono adottati a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità, la decisione è rimessa a una ulteriore riunione.

 

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      6. Delle assemblee viene tenuto verbale, firmato dal segretario e dal vice segretario.